14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 27881 del 30 giugno 2003
Testo massima n. 1
Anche a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, l’atto di collocamento in aspettativa, adottato da un dirigente amministrativo, costituisce atto pubblico, in quanto espressione di potere autoritativo e certificativo incidente sul rapporto di servizio del dipendente e sull’organizzazione dell’ufficio. Ne consegue che integra il reato di falsità materiale di cui all’art. 476 c.p. l’apposizione su tale atto di una falsa firma da parte un dirigente della pubblica amministrazione [ nella specie titolare del settore attività economiche e produttive di un comune ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]