Cass. pen. n. 1491 del 16 gennaio 2006
Testo massima n. 1
Integra il reato di falsità materiale (art. 476 c.p.), la condotta di colui che forma una circolare dell'Assessorato regionale alla sanità retrodatata e sottoscritta da soggetto che all'epoca non ricopriva più l'incarico di assessore, in quanto si tratta di atto destinato a fare sì che l'autore appaia legittimato al suo compimento, considerato che la falsa indicazione della data si risolve nella falsa indicazione della provenienza dell'atto dal soggetto effettivamente legittimato ad adottarlo e che, pertanto, la retrodatazione è solo una modalità di contraffazione del documento che vale a fare falsamente apparire l'atto come proveniente dall'Assessore alla sanità della Regione.
Testo massima n. 2
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico, ai sensi dell'art. 479 c.p. (e non quello in certificato amministrativo di cui all'art. 480 c.p.), la condotta del funzionario sanitario regionale che, nell'esercizio delle sue funzioni preordinate a controllare la regolarità tecnico-sanitaria delle richieste di rimborso presentate dalle cliniche convenzionate, ne attesti falsamente la regolarità, in quanto il visto di regolarità apposto su dette richieste è atto pubblico e non certificato amministrativo, considerato che esso non riproduce attestazioni già documentate ma attesta il risultato di un accertamento effettuato dal detto funzionario, che, pertanto riveste una propria autonoma efficacia giuridica, cui consegue la liquidazione del compenso al richiedente.
Testo massima n. 3
Sussiste il concorso materiale e non l'assorbimento tra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e quello di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) nel caso in cui la condotta del delitto di abuso d'ufficio non si esaurisca in quella del delitto di cui all'art. 479 c.p. ma vi siano due distinte condotte; ne deriva che tale concorso sussiste nel caso di false attestazioni in ordine alla regolarità di richieste di rimborso inoltrate da cliniche convenzionate cui consegua l'erogazione di indebiti compensi, in quanto, in tal caso, il falso è destinato ad occultare l'abuso.