14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11714 del 16 dicembre 1997
Testo massima n. 1
In materia di falso documentale, ai fini della configurabilità del reato con riferimento ad un atto viziato per mancanza di un requisito, deve distinguersi la nullità dell’atto, che si assume falso, dalla sua inesistenza. Quest’ultima, impedendo qualsiasi riconoscibilità dell’atto, impedisce anche la sussistenza del falso documentale, mentre la nullità o annullabilità, per carenza di un requisito, non esclude l’affidamento, sia pure provvisorio, della pubblica fede. La norma penale, infatti, tutela il documento non per la sua validità intrinseca, ma per la sua funzione attestativa: ne consegue che è falsa la relazione di notifica al destinatario di un atto, in realtà consegnato ad un terzo, ancorché priva di data.
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