14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12091 del 3 dicembre 1987
Testo massima n. 1
Nel falso materiale in atto pubblico è sufficiente, ai fini della rilevanza penale del falso, che l’atto sia apparentemente valido nel momento in cui viene formato, poiché ciò che conta è la possibilità – valutata ex ante – della lesione della fede pubblica.
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Testo massima n. 1
Nella ipotesi di formazione di un atto pubblico falso da parte del privato, il criterio della invalidità o della inesistenza giuridica non può valere come scriminante dal momento che la carenza assoluta di potere nel privato è elemento del reato stesso.
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