Cass. pen. n. 12091 del 3 dicembre 1987
Testo massima n. 1
Nel falso materiale in atto pubblico è sufficiente, ai fini della rilevanza penale del falso, che l'atto sia apparentemente valido nel momento in cui viene formato, poiché ciò che conta è la possibilità - valutata ex ante - della lesione della fede pubblica.
Testo massima n. 2
Nella ipotesi di formazione di un atto pubblico falso da parte del privato, il criterio della invalidità o della inesistenza giuridica non può valere come scriminante dal momento che la carenza assoluta di potere nel privato è elemento del reato stesso.