14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 46863 del 5 dicembre 2003
Testo massima n. 1
In tema di falso documentale, il timbro del protocollo apposto sulla corrispondenza pervenuta ad un ufficio pubblico ha natura di atto pubblico; ed infatti, posto che il registro di protocollo è indiscutibilmente atto di fede privilegiata, in quanto in esso il P.U. attesta l’avvenuta ricezione dall’esterno di un documento nonchè la data di tale ricezione e la numerazione progressiva che gli viene attribuita, la materiale apposizione sul documento medesimo del timbro riproducente la data di ricezione ed il numero attribuitogli non costituisce altro che una prosecuzione di detta attività certificatrice, ond’è che registrazione e riproduzione della stessa sul documento costituiscono un’operazione unica e contestuale avente la stessa natura.
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