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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8684 del 26 febbraio 2004

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8684 del 26 febbraio 2004

Testo massima n. 1

In tema di falso documentale, il registro di protocollo è atto di fede privilegiata, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta l’avvenuta ricezione di un documento dall’esterno, la data della ricezione e la numerazione progressiva che gli viene attribuita, sicchè la materiale apposizione sul documento del timbro riproducente la data di ricezione ed il numero attribuitogli non costituisce altro che una prosecuzione di tale attività certificativa, onde la registrazione e la riproduzione della stessa sul documento costituiscono un’operazione unica e contestuale, avente la stessa natura di atto pubblico. Ne deriva che costituisce falsità punibile, ai sensi dell’art. 476 c.p., l’apposizione di una falsa data di ricezione col timbro di protocollo, destinato a fare fede del ricevimento o della spedizione da parte dell’ufficio pubblico; nè rileva che alla falsità della data apposta con il detto timbro non corrisponda uguale annotazione nell’apposito registro, in quanto il timbro di protocollo è lo strumento che proietta sull’atto che proviene ab externo il crisma dell’attestazione della data di ricezione, facendo fede della stessa.

Testo massima n. 1

In tema di falso documentale, integra il reato di cui all’art. 476 c.p.[ falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici ] la condotta del pubblico ufficiale il quale manipoli le domande di condono edilizio — modificandole e sostituendo la documentazione allegata [ disegni, schede catastali e modelli ministeriali ] così da far conseguire la sanatoria per opere realizzate dopo la presentazione delle domande ovvero per superfici superiori a quelle originariamente indicate —, in quanto il documento del privato recepito dalla Pubblica Amministrazione riceve un contenuto aggiuntivo per effetto delle successive integrazioni di fonte pubblicistica e per tale nuovo profilo, che presenta autonomia funzionale, è qualificabile come atto pubblico.

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