14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 834 del 1 febbraio 1993
Testo massima n. 1
Quando l’autore della falsità è lo stesso soggetto che deve formare l’atto, non vi può essere falsificazione ideologica o alterazione materiale punibile fino a quando l’atto rimane nell’ambito della facoltà di disposizione dell’agente, il quale, come autore dell’atto, può apportare ad esso tutte quelle modificazioni o aggiunte che ritiene possibili o, addirittura, può non far venire alla luce l’atto lasciandolo allo stadio di mero proposito. Se l’atto – nella specie modulo in bianco recante la sola firma dell’imputato autocertificatrice della prestazione del lavoro straordinario ancora da eseguire – è rimasto nella disponibilità dell’imputato e non è affiorato nel mondo esteriore per conseguire gli effetti di cui sarebbe capace, ogni ipotesi di incriminazione viene meno, non essendosi realizzato l’evento: la soglia del momento consumativo sarebbe varcata solo se il foglio, dopo la firma, entrasse comunque nella disponibilità della pubblica amministrazione di cui l’imputato è dipendente.
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