14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10715 del 3 novembre 1988
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in Massimario
Testo massima n. 1
In materia di falso l’idoneità dell’azione deve essere valutata con un giudizio «a posteriori», nel senso che la punibilità non è esclusa quando l’atto, sia pure falsificato grossolanamente, ha sorpreso la buona fede del destinatario e comunque in ogni caso in cui l’avvenuto uso del documento dimostri in concreto, che l’inganno si è verificato, così che appare inutile ogni valutazione circa la idoneità o meno del mezzo.
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