Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2456 del 23 febbraio 1991

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2456 del 23 febbraio 1991

Testo massima n. 1

In tema di falsità materiale, l’esclusione della punibilità si ha solo nell’ipotesi di una assoluta inidoneità dell’azione che renda impossibile e non solo improbabile l’evento costitutivo dell’inganno della pubblica fede per manifesta riconoscibilità del falso da parte di chiunque e non anche nel caso di una falsità che, non provocando alcun sospetto, abbia richiesto il compimento di indagini per il suo accertamento.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze