14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2456 del 23 febbraio 1991
Posted at 19:51h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di falsità materiale, l’esclusione della punibilità si ha solo nell’ipotesi di una assoluta inidoneità dell’azione che renda impossibile e non solo improbabile l’evento costitutivo dell’inganno della pubblica fede per manifesta riconoscibilità del falso da parte di chiunque e non anche nel caso di una falsità che, non provocando alcun sospetto, abbia richiesto il compimento di indagini per il suo accertamento.
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