14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 38720 del 14 ottobre 2008
Posted at 19:51h
in Massimario
Testo massima n. 1
È innocuo, e quindi non punibile per inidoneità dell’azione, il falso, sia ideologico che materiale, che determina un alterazione irrilevante ai fini dell’interpretazione dell’atto, non modificandone il senso.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]