14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18015 del 29 aprile 2015
Testo massima n. 1
Nei reati di falso in atti la punibilità è esclusa solo nel caso di grossolana falsificazione, immediatamente riconoscibile da chiunque. [ Nella specie, relativa alla falsificazione di ricevute di pagamento di somme versate all’amministrazione comunale per l’estinzione di sanzioni amministrative, la S.C. ha escluso che la grossolanità del falso potesse desumersi dall’utilizzo, da parte dell’agente, di fotocopie di bollettini su cui venivano riportati a mano i dati relativi alle somme versate e ai contravventori, osservando che i destinatari dei bollettini falsificati non avevano mai sollevato dubbi al riguardo e che il ricorso a fotocopie di bollettini da riempire costituisce prassi non infrequente negli uffici pubblici ].
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