14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3552 del 18 marzo 1999
Testo massima n. 1
In materia di falso ideologico in atto pubblico, anche quando l’atto sia proprio del solo pubblico ufficiale, della falsa attestazione rispondono a titolo di concorso coloro che abbiano agito per il medesimo fine, sia intervenendo all’atto sia istigando il pubblico ufficiale o rafforzandone il proposito delittuoso.
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Testo massima n. 1
In materia di falso ideologico in atto pubblico, è tale ogni scritto redatto dal pubblico impiegato e dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle loro funzioni, anche quando si tratti di atti di corrispondenza, interna o esterna, o comunque, di atti interni alla P.A., anche non tassativamente previsti dalla legge: ciò che deriva è la provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni ed il contributo da esso fornito – in termini di conoscenza o di determinazione – ad un procedimento della pubblica amministrazione. [ Fattispecie relativa a certificazioni e attestazioni, compiute da medici di enti privati di patronato, in ordine all’esistenza o all’aggravamento di silicosi o di altre patologie polmonari in casi in cui la malattia era invece esclusa dai dati anamnestici, e clinici, e dai referti radiologici ].
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