14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4637 del 20 maggio 1996
Testo massima n. 1
L’art. 1189 codice civile — a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede, e che deve essere interpretato nel senso che la portata liberatoria del pagamento non è in alcun modo condizionata dalla sussistenza di un comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l’apparenza — è applicabile anche in relazione alle obbligazioni contributive nei confronti degli enti previdenziali, atteso che l’esigenza di tutela del debitore in buona fede, sottesa a tale disposizione, è particolarmente intensa nei casi in cui la parte debitrice [ persona fisica o giuridica ], proprio per la natura pubblica dei soggetti che fungono da controparti, ha valide ragioni per ritenere che il comportamento di questi ultimi sia improntato a correttezza e al rispetto della legalità. Ne consegue che, determinando il pagamento al creditore apparente una estinzione dell’obbligazione, per cui viene meno la configurabilità di un adempimento civilmente sanzionabile — non opera, in tale ipotesi, la normativa in materia di sanzioni previste per l’omesso o ritardato pagamento di contributi.
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