Cass. civ. n. 3893 del 30 marzo 2000

Testo massima n. 1


In tema di pagamento al creditore apparente, al fine di escludere la buona fede del debitore e la conseguente applicabilità del principio sancito — a tutela dell'affidamento del debitore stesso —dalla norma di cui all'art. 1189 c.c., qualora quest'ultimo, nell'eseguire il pagamento, dimostri di avere corrisposto al creditore apparente (o a chi appaia autorizzato a riceverlo per conto del creditore) somma idonea all'estinzione del debito, e l'attore, titolare del credito della cui estinzione si controverte, controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, è sull'attore che incombe l'onere di provare l'esistenza del diverso rapporto che lo giustifica, intercorso — in ipotesi — tra il convenuto debitore ed il terzo a cui il pagamento fu effettuato.