Cass. pen. n. 24276 del 5 giugno 2015

Testo massima n. 1


Integra il delitto di cui all'art. 469 c.p. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione e uso della cosa contraffatta) la condotta di colui che utilizza un biglietto di una partita di calcio con il sigillo fiscale contraffatto, posto che per impronta di pubblica autenticazione o certificazione si intende non solo quella proveniente da un ente pubblico, ma anche quella imposta dalla legge su determinati beni al fine di garantire al fruitore la autenticità della provenienza e della correlativa certificazione. (In motivazione, la Corte ha anche escluso la necessità che l'impronta contraffatta debba concretizzarsi in un simbolo, evidenziando che nessuna disposizione normativa nega rilevanza a contrassegni di altro tipo, come quelli raffiguranti caratteri alfabetici o numerici).