14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 36639 del 21 settembre 2012
Testo massima n. 1
La disposizione di cui all’art. 449, comma secondo, c.p. – per la quale la pena è raddoppiata, tra l’altro, se si tratta di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone – prevede un reato autonomo e non una circostanza aggravante dell’ipotesi prevista nell’art. 449, comma primo, c.p., e richiede una stabile correlazione tra un soggetto o un bene ed un determinato utilizzo, con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio più grave non è circoscritto ai soli aeromobili che abbiano in corso un trasporto di persone ma all’ordinaria destinazione del veicolo e alla connessa maggiore probabilità che dalla caduta derivi un danno di particolare gravità. Ne consegue che detta previsione è applicabile al velivolo adibito al servizio 118 di elisoccorso regionale ancorché la caduta di quest’ultimo avvenga nel corso di un volo di posizionamento.
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