14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 151 del 26 gennaio 1973
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il delitto di crollo di costruzione nella ipotesi colposa prevista dall’art. 449 c.p. richiede l’insorgere di un pericolo effettivo per la incolumità pubblica che, per i suoi caratteri di estensione e diffusività, è diverso dal pericolo alle persone previsto nella contravvenzione di rovina di edifici o altre costruzioni [ art. 676 c.p. ].
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