Cass. pen. n. 151 del 26 gennaio 1973

Testo massima n. 1


Il delitto di crollo di costruzione nella ipotesi colposa prevista dall'art. 449 c.p. richiede l'insorgere di un pericolo effettivo per la incolumità pubblica che, per i suoi caratteri di estensione e diffusività, è diverso dal pericolo alle persone previsto nella contravvenzione di rovina di edifici o altre costruzioni (art. 676 c.p.).