14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10388 del 12 ottobre 1991
Testo massima n. 1
Per la configurazione del reato di incendio colposo [ art. 449 c.p. ] di cosa altrui, non è necessaria la prova del pericolo effettivo per la pubblica incolumità, in quanto, come si evince dall’art. 423, primo comma, c.p. [ cui l’art. 449 c.p. si ricollega ], tale pericolo è presunto iuris et de iure quando il fuoco venga a svilupparsi su cosa che non sia di proprietà dell’agente. [ Nella specie è stato ritenuto configurabile il reato in un caso di incendio, derivato dalla accensione di fuoco per bruciare foglie e ricci di castagne, protrattosi per alcune ore, estesosi progressivamente ad alberi e cespugli di altrui proprietà per circa un ettaro e tale da impegnare nell’opera di spegnimento guardie forestali e vigili del fuoco ].
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