14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5820 del 19 maggio 2000
Testo massima n. 1
Il delitto di disastro colposo di cui all’art. 449 c.p. richiede un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l’incolumità delle persone indeterminatamente considerata al riguardo; è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all’attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; ed, inoltre, l’effettività della capacità diffusiva del nocumento [ c.d. pericolo comune ] deve essere accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, casualmente, l’evento dannoso non si è verificato.
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