14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2699 del 22 marzo 1984
Testo massima n. 1
In tema di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, il giudice, per affermare la responsabilità dell’agente, deve solo accertare che quest’ultimo abbia dolosamente omesso di collocare [ ipotesi omissiva ] oppure rimosso o danneggiato [ ipotesi commissiva ] le cautele prescritte [ impianti, apparecchi o segnali ] e che non ricorrano — qualora siano invocate — le condizioni [ inidoneità dell’azione o inesistenza dell’oggetto tutelato ] per la non punibilità. Nell’ipotesi omissiva del delitto previsto dall’art. 437 c.p. il dolo consiste nella volontà e consapevolezza del soggetto agente di trasgredire l’obbligo giuridico di collocare i dispositivi destinati a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro. [ Nella specie è stata ritenuta la sussistenza dell’elemento psicologico, poiché l’imputato, pur essendo a conoscenza della necessità di apprestare i prescritti impianti antinfortunistici — parapetti di solette poste a notevole altezza da terra — aveva affermato che non potevano essere collocati, essendo la spesa eccessivamente onerosa ].
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