14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8899 del 11 ottobre 1985
Testo massima n. 1
In tema di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, il dolo del reato previsto dall’art. 437 c.p. — che è reato di pericolo — consiste nella coscienza di non adempiere l’obbligo giuridico di collocazione degli impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, nonostante la consapevolezza del pericolo per un determinato numero di persone. In particolare, il pericolo per l’incolumità pubblica nell’ambito del lavoro non è elemento costitutivo del delitto di rimozione ed omissione dolosa di cautele contro gli infortuni, ma è la ratio che giustifica l’incriminazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]