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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10582 del 6 marzo 2003

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10582 del 6 marzo 2003

Testo massima n. 1

Tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non vi è alcun rapporto di “presupposizione”, sicché non opera la clausola di esclusione con cui esordisce l’art. 648 bis c.p. relativa a chi abbia concorso nel reato, ed il partecipe al sodalizio criminoso risponde altresì dell’imputazione per riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati, fine dell’associazione.

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