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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 40793 del 9 novembre 2005

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 40793 del 9 novembre 2005

Testo massima n. 1

Tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non vi è alcun rapporto di «presupposizione» sicché non opera la causa di esclusione con cui esordisce l’art. 648 bis c.p. relativa a chi abbia concorso nel reato. Ne consegue che il partecipe al sodalizio criminoso risponde anche del reato di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati fine dell’associazione.

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