14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2521 del 22 agosto 1994
Testo massima n. 1
L’attività reiterata, consistente nel piazzare libretti di risparmio falsificati presso imprenditori bisognosi di finanziamenti e nel garantire l’autenticità dei titoli consegnati alle banche in deposito dagli imprenditori con comunicazioni via fax falsificate, in quanto realizzata con la collaborazione di più persone, studi particolari sui comportamenti commerciali dei soggetti coinvolti e approntamento di mezzi tecnici sofisticati, costituisce indizio grave in ordine alla costituzione di un vincolo associativo continuativo a fini criminosi, rientrante nella previsione dell’art. 416 c.p.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]