14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32439 del 29 agosto 2001
Testo massima n. 1
In tema di associazione a delinquere aggravata ai sensi del comma 4 dell’art. 416 c.p.p., perché sussista la circostanza aggravata «della scorreria in armi» è necessario che la condotta si connoti per un aumentato pericolo dell’ordine pubblico e per un particolare allarme sociale; tali caratteristiche sussistono allorché gli associati «scorrono» in armi le campagne e le pubbliche vie col proposito di realizzare le condotte criminose che si riveleranno possibili, con correlate azioni di depredazione, grassazione e soverchierie, mentre non è sufficiente che essi possiedano stabilmente delle armi, debitamente occultate, e che per la commissione dei singoli reati fine effettuino con esse spostamenti da luogo a luogo.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]