14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10835 del 22 ottobre 1994
Testo massima n. 1
L’associazione per delinquere in tanto sussiste, in quanto si costituisca, e permanga, un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, attraverso la predisposizione comune dei mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza, da parte di ciascuno degli associati, di far parte del sodalizio e di essere disponibile ad attuarne il programma. Tale peculiare atteggiarsi del pactum sceleris distingue nettamente l’associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato, anche continuato, il quale, al contrario, richiede l’accordo di due o più persone diretto ad eseguire un determinato reato, ovvero più reati, collegati da un medesimo disegno criminoso, consumati i quali l’accordo si dissolve e si esaurisce, facendo così cessare ogni motivo di allarme sociale.
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