14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 78 del 8 gennaio 2004
Testo massima n. 1
È configurabile un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di insolvenza fraudolenta, allorchè il programma criminoso dei compartecipi preveda un numero indeterminato di delitti di truffa o di insolvenza fraudolenta e la consecutiva distrazione dei beni dell’impresa, nel cui nome gli associati svolgono l’attività contrattuale, fino a quando la stessa non venga dichiarata fallita. [ Nell’occasione la Corte ha osservato prefigurare come termine dell’attività criminosa il momento della dichiarazione di fallimento — dichiarazione che è comunque subordinata all’iniziativa dei creditori dell’impresa e non è predeterminabile da parte degli associati — conferma la genericità del programma associativo e non dimostra, di per sè, l’unicità dell’iter criminoso, relativamente ai singoli reati-fine ].
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