Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1343 del 17 marzo 1978

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1343 del 17 marzo 1978

Testo massima n. 1

Il diritto del creditore di avvalersi della decadenza del debitore dal beneficio del termine e di esigere immediatamente la prestazione ai sensi dell’art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un’espressa domanda, ma può essere virtualmente dedotto con la domanda od il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, con la conseguenza che la sentenza od il decreto che accolgano quella domanda o ricorso devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l’applicabilità della citata norma [ salva la possibilità del debitore, nel caso di decreto ingiuntivo, di contestare la sussistenza in sede di opposizione ]. Lo stato di insolvenza, che, ai sensi dell’art. 1186 c.c., rileva al fine della decadenza del debitore dal beneficio del termine, non richiede un assoluto e definitivo dissesto del debitore medesimo, essendo sufficiente il verificarsi di uno squilibrio della sua situazione patrimoniale, il quale si traduca nell’impossibilità di fronteggiare regolarmente le proprie obbligazioni cambiarie.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze