14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8539 del 30 luglio 1992
Posted at 19:52h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il reato di associazione per delinquere sussiste per il solo fatto della esistenza di un permanente vincolo associativo tra più persone legate da un comune fine criminoso, perciò per la sussistenza del delitto è irrilevante l’eventuale mancata consumazione dei reati programmati.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]