14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 18837 del 7 maggio 2014
Posted at 19:52h
in Massimario
Testo massima n. 1
In materia di reato associativo, una chiamata in correità soggettivamente ed intrinsecamente attendibile per uno specifico reato-fine preclude, ove non confermata da altri elementi di prova, l’affermazione di responsabilità penale per quello specifico fatto, ma può essere utilizzata, se adeguatamente corroborata, ai fini dell’accertamento della partecipazione al reato associativo.
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