Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 16229 del 20 aprile 2001

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 16229 del 20 aprile 2001

Testo massima n. 1

Non realizza la fattispecie di cui all’art. 388, comma 5, c.p. il debitore-custode di bene pignorato che, dichiarato fallito, abbia provveduto a far inserire la res pignorata nell’inventario del fallimento e, restando custode della stessa, abbia poi omesso di consegnarla all’ufficiale giudiziario recatosi presso di lui per l’attuazione della procedura esecutiva individuale. L’omissione del custode non è, in tal caso contraria ai doveri d’ufficio, ma costituisce invece un effetto della sentenza dichiarativa del fallimento che, da un lato determina l’improcedibilità ope legis della procedura esecutiva individuale [ art. 51 della legge fall. ], dall’altro lato impone l’inclusione del bene nella massa fallimentare ed il dovere di custodire la res a garanzia della par condicio creditorum.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze