14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2266 del 24 febbraio 2000
Testo massima n. 1
Integra gli estremi del reato consumato di cui all’art. 388, comma primo, c.p. il comportamento dell’agente che nella procedura di conversione del pignoramento, ottenuto il provvedimento di conversione con l’obbligo di versare la somma residua fissata dal giudice, paghi un importo inferiore a quello determinato e depositi in cancelleria la ricevuta falsificata, dalla quale figuri il pagamento della intera somma prestabilita, così cercando di svincolare i beni pignorati. Poiché il fatto tipico previsto dalla norma consiste nel compimento di atti simulati o fraudolenti, o altri fatti fraudolenti, con il comportamento posto in essere non si tenta solo di compiere una frode, che risulta perfettamente realizzata perché l’apparente pagamento della somma costituisce un fatto fraudolento.
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