14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14334 del 9 aprile 2001
Testo massima n. 1
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente la sottrazione di cose pignorate o sottoposte a sequestro, il semplice allontanamento del proprietario, alla cui custodia le cose sequestrate o pignorate sono state affidate, dal luogo ove i beni sono custoditi nel giorno in cui è stata fissata la consegna del compendio pignorato non integra il delitto previsto dall’art. 388, commi 3 e 4, c.p., potendosi, invece, configurare altre ipotesi di reato relative all’inosservanza dei doveri del custode. [ Nella specie, la Corte di cassazione ha osservato che l’assenza del proprietario-custode al momento dell’accesso nel luogo di custodia dei beni avrebbe potuto configurare il diverso delitto previsto dal quinto comma dell’art. 388 c.p., qualora fosse stato accertato il doloso rifiuto, omissione o ritardo in atto di ufficio connesso alla funzione di custode ].
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