14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6399 del 21 maggio 1999
Testo massima n. 1
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente l’affidamento di minori, mentre non deve farsi carico al genitore non affidatario dei figli di preavvisare volta per volta il coniuge circa la sua intenzione di esercitare il diritto di prendere con sè i figli nei giorni e negli orari fissati, è certamente onere del medesimo, nel caso in cui intenda esercitare tale diritto, di rispettare gli orari fissati. Infatti, il provvedimento che stabilisce che il coniuge non affidatario ha diritto di vedere e tenere con sè i figli a partire da una certa ora di certi giorni fino ad una determinata scadenza temporale non autorizza il medesimo a scegliere ab libitum in quale ora presentarsi, essendo invece egli tenuto a rispettare l’orario iniziale, sia pure entro limiti di ragionevole tolleranza. [ Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che non incorresse nel reato il coniuge affidatario il quale, non presentandosi il coniuge separato all’orario fissato, aveva provveduto in altro modo circa le occupazioni dei figli in quel giorno e fino alla scadenza di quel determinato periodo temporale cui si riferiva il provvedimento del giudice civile ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]