14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2559 del 27 ottobre 1993
Testo massima n. 1
Ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 388, primo comma, c.p., l’ingiunzione di ottemperanza, che si configura come condizione di punibilità del reato, non deve necessariamente essere fatta valere coattivamente con le forme e con i mezzi previsti dal diritto processuale civile, essendo sufficiente anche un’informale messa in mora, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non univoca, rigorosamente provata e non semplicemente supposta.
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Testo massima n. 1
Poiché l’art. 388, primo comma, c.p. ha lo scopo di tutelare l’autorità delle decisioni del giudice civile costitutive di obblighi civili ed assistite da forza esecutiva, anche se provvisoria, il provvedimento del giudice civile di cui si occupa la detta norma può essere costituito, oltre che da una sentenza di condanna, anche da un’ordinanza che sancisca l’adempimento di obblighi civili di cui è in corso l’accertamento davanti all’autorità giudiziaria
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