14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1458 del 30 ottobre 1995
Testo massima n. 1
In tema di evasione dagli arresti domiciliari [ art. 385, comma 3, c.p. ] l’attenuante della costituzione prima della condanna è applicabile solo ove l’evaso si sia costituito in carcere o abbia posto in essere una condotta a questa assimilabile, consegnandosi ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurvelo; l’attenuante de qua, infatti, che si trova in rapporto di specialità con quella generica di cui all’art. 62, n. 6, c.p., ha il suo presupposto in un’attività spontanea ed efficace, cioè produttiva di risultati effettivamente idonei ad eliminare le conseguenze negative del reato, quali, per il delitto in esame, il dispendio di tempo e di energie da parte della polizia giudiziaria per effettuare le ricerche dell’evaso e la di lui cattura. [ Alla stregua di detto principio la Corte ha escluso che possa integrare l’attenuante in parola il semplice rientro volontario nel luogo dell’arresto ].
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