14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 43508 del 13 novembre 2003
Testo massima n. 1
All’imputato agli arresti domiciliari con modalità esecutive che gli consentono di allontanarsi dalla propria abitazione per il tempo necessario ad adempiere la finalità per cui l’allontanamento è stato autorizzato, non è applicabile analogicamente l’art. 30, terzo comma, della legge n. 354 del 1975 che, per il condannato con sentenza definitiva, titolare di un permesso, rende operante la disposizione dell’art. 385 c.p. nel caso non rientri in istituto e solo se l’assenza si protragga oltre le dodici ore. [ La Corte ha al riguardo osservato che tale diversità è giustificata dal fatto che, mentre il condannato in permesso fruisce solo episodicamente del beneficio, l’imputato agli arresti domiciliari lo utilizza sistematicamente, come modalità esecutiva della misura stessa; cosicchè è sufficiente che il ritardo si protragga in modo apprezzabile perchè resti integrato il delitto di evasione ].
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