Cass. pen. n. 8646 del 27 luglio 1995
Testo massima n. 1
In tema di evasione, per chi è agli arresti domiciliari, il termine «abitazione» di cui all'art. 385 comma 3 c.p., va riferito solo al luogo in cui la persona conduce vita domestica e non alle appartenenze (come cortili e giardini); la norma, infatti, vuole che l'interessato resti nel luogo indicato ai fini dei suddetti arresti, quale idoneo ad impedire che fuori di esso il predetto possa esprimere la sua pericolosità, consentendo in pari tempo un agevole controllo all'autorità di polizia.