14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4511 del 28 marzo 2001
Testo massima n. 1
Il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi un’obbligazione [ art. 20 c.p.c. ] deve essere individuato nel domicilio del debitore, a quel medesimo tempo, ai sensi del quarto comma dell’art. 1182 c.c., se oggetto della medesima è una somma di danaro determinata dalle parti nell’ammontare, ma né liquida né esigibile perché contestato l’avveramento dell’evento a cui era condizionata, sì che l’accertamento del giudice non è limitato ad un calcolo matematico.
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Testo massima n. 2
Non è necessaria la specifica approvazione per iscritto della clausola derogatrice della competenza per territorio qualora risulti che la lettera-contratto sottoscritta dal dipendente non sia la mera riproduzione di uno schema generale precostituito unilateralmente dalla società datrice di lavoro, ma costituisca il risultato di trattative e accordi convenzionali raggiunti in pieno regime di libertà negoziale, con l’attiva partecipazione del dipendente, il quale abbia avuto modo di far valere i suoi particolari interessi, poiché in tal caso il contratto non è assimilabile al tipo dei contratti per adesione o di quelli conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, ma è il risultato di una concreta contrattazione svoltasi in precedenza tra le parti su un piano di parità.
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