14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 781 del 13 marzo 1997
Testo massima n. 1
La condotta di colui che, colpito dalla misura cautelare degli arresti domiciliari ed autorizzato ad assentarsi ai sensi dell’art. 284 comma terzo c.p.p., si assenta per ragioni diverse da quelle per le quali è stata concessa l’autorizzazione non rappresenta una trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare, sanzionabile ai sensi dell’art. 276 c.p.p. con la sostituzione o con il cumulo con altra più grave misura cautelare, ovvero una trasgressione delle prescrizioni dell’autorizzazione, ma integra gli estremi del reato di evasione dagli arresti domiciliari. Invero l’autorizzazione ad assentarsi non attiene alle modalità di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, già definita in tutti i suoi aspetti con le eventuali prescrizioni del caso, ma attiene alla operatività della misura, che viene momentaneamente sospesa «per il tempo strettamente necessario» per consentire lo svolgimento delle attività autorizzate e che, secondo l’art. 284 comma terzo c.p.p., possono consistere nel provvedere alle indispensabili esigenze di vita ovvero nell’esercizio di una attività lavorativa. Lo svolgimento di una attività [ nella specie il conversare tranquillamente con amici pregiudicati in pubblica piazza ] diversa da quella autorizzata è inidonea, ovviamente, a determinare la momentanea sospensione della misura, che, pertanto, con tutte le sue prescrizioni, è pienamente operante; in questo caso, conseguentemente, l’assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari integra gli estremi del reato di cui all’art. 385 c.p.
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