14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10082 del 15 marzo 2005
Testo massima n. 1
Integra gli estremi del reato di evasione [ art. 385 c.p. ] la condotta del detenuto agli arresti domiciliari che si allontani dal luogo in cui è autorizzato a svolgere l’attività lavorativa, considerato che detta autorizzazione non sospende il «regime» del detenuto ma muta semplicemente il luogo in cui l’interessato è assoggettato agli arresti domiciliari, con la conseguenza che la violazione dell’obbligo di permanenza nel posto di lavoro autorizzato integra il reato di evasione [ art. 385, comma terzo, c.p. ] e non l’ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, apprezzabile e sanzionabile ex art. 276 c.p.p.
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