14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6223 del 27 maggio 1994
Testo massima n. 1
Poiché il minorenne obbligato alla permanenza in casa ovvero collocato in comunità viene considerato in stato di custodia cautelare ai soli fini del computo della durata massima della misura e del calcolo della pena da scontare, mentre per il resto viene considerato libero, anche se sottoposto all’osservanza di obblighi e di prescrizioni, si deve escludere, in base al principio di legalità formale di cui all’art. 1 c.p., che a suo carico, qualora si allontani ingiustificatamente dall’abitazione o dalla comunità, possa ipotizzarsi il reato di evasione previsto dall’art. 385, terzo comma, c.p., il cui campo di applicazione deve intendersi ristretto ai soli maggiorenni detenuti agli arresti domiciliari.
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