Cass. pen. n. 30744 del 11 luglio 2014
Testo massima n. 1
Il giudizio abbreviato di appello si svolge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 443 e 599 cod. proc. pen., nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., con la conseguenza che non è necessario sostituire il difensore non presente, pur se ritualmente citato, dell'imputato con un difensore immediatamente reperibile nominato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.
Testo massima n. 2
Nell'ipotesi di occultamento di un oggetto costituente provento di reato la distinzione tra delitto di favoreggiamento e delitto di ricettazione, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto, e invece, nella ricettazione, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi.