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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 30744 del 11 luglio 2014

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 30744 del 11 luglio 2014

Testo massima n. 1

Il giudizio abbreviato di appello si svolge, ai sensi del combinato disposto degli artt.

443 e 599 cod. proc. pen., nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen., con la

conseguenza che non è necessario sostituire il difensore non presente, pur se ritualmente

citato, dell’imputato con un difensore immediatamente reperibile nominato ai sensi

dell’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.

Testo massima n. 2

Nell’ipotesi di occultamento di un oggetto costituente provento di reato la distinzione tra delitto di favoreggiamento e delitto di ricettazione, è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell’agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell’interesse esclusivo dell’autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto, e invece, nella ricettazione, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi.

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