14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 44753 del 20 novembre 2003
Testo massima n. 1
In tema di favoreggiamento personale, la circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203 [ aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo ] non si applica automaticamente ogni qualvolta venga favorito l’appartenente a un’associazione mafiosa [ situazione che di per sé configura la diversa aggravante prevista dal secondo comma dell’art. 378 c.p. ], essendo invece necessario l’accertamento dell’oggettiva funzionalità della condotta all’agevolazione dell’attività posta in essere dal sodalizio criminoso. [ Fattispecie concernente la messa a disposizione di alcuni appartamenti, motivata da ragioni affettive, in favore di un latitante, appartenente ad associazione di tipo mafioso ].
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