14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5528 del 4 giugno 1996
Testo massima n. 1
Il comma 2 dell’art. 378 c.p. [ favoreggiamento personale ] non integra una figura autonoma di reato rispetto a quella di cui al comma 1 dello stesso articolo. Ciò in quanto, poiché gli elementi costitutivi essenziali delle due ipotesi criminose sono identici [ condotta, evento ed elemento soggettivo ], la previsione del comma 2 costituisce solo una forma circostanziata più grave di favoreggiamento, così come la previsione del successivo comma 3 dello stesso articolo integra una forma circostanziata più attenuata di favoreggiamento. In sostanza, le «varianti» configurate nei commi 2 e 3 dell’art. 378 c.p. costituiscono degli accidentalia delicti, nei quali alla maggiore o minore gravità dell’evento [ visto nel suo aspetto pragmatico ] viene rapportata una maggiore o minore entità della pena.
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