14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3492 del 16 marzo 1988
Testo massima n. 1
La materialità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si è impegnato a svolgere, nell’ambito dell’organizzazione, per portare il suo contributo all’esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, con la consapevolezza e la volontà di far parte dell’organizzazione condividendone la finalità; mentre il delitto di favoreggiamento personale è caratterizzato dalla consapevolezza e dalla volontà di aiutare taluno degli associati ad eludere le investigazioni dell’autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, ovvero ad assicurarsi il prodotto o il profitto del reato, senza che il soggetto agente, con il suo comportamento, contribuisca alla esistenza o al rafforzamento dell’associazione criminosa nel suo complesso, di questa non facendo parte.
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