14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10760 del 27 luglio 1990
Posted at 19:53h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il favoreggiamento è ipotizzabile anche nella fase esecutiva del sequestro di persona, a scopo di estorsione, senza che ciò comporti necessariamente concorso in quest’ultimo delitto. La differenziazione tra concorso e favoreggiamento va tratta dalla verifica dell’elemento psicologico. La consapevolezza del coinvolgimento del favorito nell’esecuzione del sequestro non implica da sola la compartecipazione se non sia accompagnata dall’animus socii, risultante da un positivo comportamento del soggetto.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]