14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16464 del 14 dicembre 1990
Testo massima n. 1
Tra il favoreggiamento personale e la corruzione propria vi è concorso di reati dato che le fattispecie edittali tutelano beni giuridici diversi. In quella di favoreggiamento l’interesse specifico è costituito dal buon funzionamento dell’attività giudiziaria e di polizia giudiziaria, e in quella di corruzione i valori costituzionali richiamati nelle deposizioni degli artt. 97 e 54 capoverso della Carta costituzionale [ buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e dovere dei cittadini di adempiere con disciplina e onore le pubbliche funzioni loro affidate ]. Le materialità delle due fattispecie sono pertanto sovrapponibili perché il favoreggiamento indica qualsiasi condotta di aiuto diretto ad eludere le investigazioni dopo l’esecuzione di un delitto, mentre la corruzione si realizza con la promessa e la dazione di denaro o altra utilità per un atto contrario ai doveri di ufficio.
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