14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 511 del 19 gennaio 1994
Testo massima n. 1
La detenzione illegale di arma tutela l’ordine pubblico, a fini di prevenzione dei delitti contro la vita e l’incolumità pubblica, mentre il favoreggiamento personale è delitto contro l’amministrazione della giustizia. Il primo reato si concreta nel potere di fatto sull’arma, anche solo mediato, con la coscienza di tenerla contra legem per un tempo apprezzabile ed al di fuori della vigilanza di chi abbia su di essa un potere maggiore. Il secondo è, bensì, reato a forma libera, ma quando l’aiuto prestato integri altresì una distinta figura criminosa, si realizza un’ipotesi di concorso formale di reati, con le conseguenze di cui al primo comma dell’art. 81 c.p. [ Fattispecie nella quale l’imputato, prelevata dall’abitacolo della autovettura custodita nell’autorimessa la pistola del padre detenuto, su richiesta di questi, era stato colto nel possesso di essa subito dopo, mentre si accingeva a farla sparire ].
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