14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 33243 del 31 luglio 2013
Testo massima n. 1
Il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l’attività dell’associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell’attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa. [ Fattispecie in cui il reo è stato ritenuto partecipe dell’associazione mafiosa per avere manifestato e concretamente prestato costante disponibilità a fornire notizie sugli interventi di polizia ].
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